venerdì 30 ottobre 2020

Cosa ne penso IO?????

 Primo post del 2020 

L'analisi dei circa  10 mesi trascorsi dall'inizio del 2020 ad oggi non mi lascia annotare nulla di buono.
Non c'è una nota positiva che valga la pena ricordare.

Dieci mesi passati più in solitudine che mai. 

Questo tutto grazie a questo cavolo di COVID 19 che ci ha visto impreparati a Marzo e totalmente sprovveduti oggi, a dimostrazione che chi di dovere, chi aveva il compito di pensare a salvaguardare la salute degli Italiani, non ha fatto altro che pensare alle proprie "vacanze"!!!!!!
Ed oggi????
Tutti a farci la predica, tutti che sfoggiano la loro sapienza ripetendo le solite cose che da giorni ci sparano attraverso i media per incuterci  terrore e farci .. sopravvivere.... mestamente.
Io sono con chi è sceso in piazza civilmente, bisogna alzare la testa e rimarcare lo stato di sofferenza che, oltre al virus, le misure adottate dal Governo Nazionale e dai Governi Territoriali stanno alimentando giorno per giorno.
Non c'è bisogno che lo dica io, ma un nuovo blocco totale del paese sentenzierà la morte della nostra economia.....
Io vedo in giro per la città che la cittadinanza si sta adoperando, con la massima serietà, usando tutte le precauzione utili ad arginare il contagio. 
Sono pochi quelli che se ne "strafottono"...... perché non agiamo su di loro????
Ed infine........ 
"Speriamo che questa volta le promesse del governo si avverino e che entro il 15 novembre tutti avranno il famigerato ristoro per sopravvivere qualche altro mese"!!!!  


martedì 3 dicembre 2019

C.C.N.L. e dintorni

Il CCNL ha tuttora un’importantissima valenza nella regolazione e definizione dei rapporti economici e normativi tra imprese e lavoratori. Nonostante ciò, assistiamo da tempo ad un forte indebolimento del suo ruolo, se non ad un vero e proprio attacco concentrico. Il depotenziamento della contrattazione nazionale a vantaggio di quella aziendale è, peraltro, fenomeno in essere già da diversi anni, sulla scia di convergenti indicazioni in tal senso formulate dalle istituzioni europee, dal legislatore nazionale, dalla contrattazione interconfederale e non ultimo dalla giurisprudenza: tutti protesi, per finalità e in contesti differenti, a salvaguardare l’efficacia derogatoria e flessibilizzante del contratto decentrato. Se ne parlerà nel corso del VII Forum TuttoLavoro, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrinalavoro.it, RCS Academy e Corriere della Sera, in programma a Roma il 27 novembre 2019.
Il contratto collettivo di lavoro ha assunto nel tempo funzioni e scopi sempre più ampi. Il grande Carnelutti, del resto, diceva che “ha il corpo del contratto e l’anima della legge”.
La sua peculiare caratteristica consiste nel definire i rapporti economici e normativi fra le parti stipulanti, fissando tra l’altro i minimi tabellari che regolano i livelli salariali dei lavoratori. Assume per questo una valenza sociale importantissima, in quanto regolatore del mercato in funzione anticoncorrenziale, oltre a fungere da protezione del potere d’acquisto delle famiglie.

Funzioni del contratto collettivo

Grande importanza ha poi la funzione “gestionale” dei contratti collettivi, quella attraverso la quale è possibile governare i vari processi che vanno dalla regolamentazione dei rapporti di lavoro alle crisi aziendali:
- interventi sul contratto individuale - part-time, contratti a termine, variazione delle mansioni, flessibilità, ecc.;
- interventi contrattuali collettivi – contratti di prossimità, di rete, ecc.;
- ammortizzatori sociali- CIGO, CIGS, contratti solidarietà, FIS, ecc.;
- licenziamenti collettivi e individuali;
- esternalizzazioni, distacco, appalto, trasferimento d’azienda.
Il contratto collettivo ha poi una vitale funzione pubblicistica, tutte le volte in cui è la legge che gli conferisce tale forza, utilizzandolo come parametro per realizzare determinati obiettivi generali. 
Due esempi su tutti:
- ai fini dell'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, Cassazione n. 24616/2019 ha affermato “…ex art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, conv. nella I. n. 389/1989, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per una parità di trattamento tra lavoratori di un medesimo settore; ne consegue che, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto collettivo, legittimamente l'Istituto previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine che preveda retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall'Istituto (v. in tal senso Sez. Lav. - Ord. n. 11650 del 14 maggio 2018, conforme a Sez. lav., sent. n. 9967 del 26 aprile 2007)”;
- art. 1, c. 1175, l. n. 296/2006: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”
Indebolimento del ruolo del contratto collettivo nazionale
Nonostante, però, questa crescente importanza assunta dal contratto collettivo nazionale, assistiamo da tempo ad un forte indebolimento del ruolo, se non ad un vero e proprio attacco concentrico. Il proliferare dei contratti collettivi, oltre 800 secondo il CNEL (secondo il CNEL dei contratti vigenti solo il 33% è firmato dalla CGIL, CISL e/o UIL. Confindustria da parte sua firma solo il 14% dei contratti vigenti. Nel settore del commercio, per esempio, ci sono 192 contratti vigenti, dei quali solo 22 firmati da CGIL, CISL e/o UIL) con, all’interno di questi, la cancrena dei “contratti pirata” (In allegato si propongono due tabelle che mettono a confronto il livello 4° del CCNL Confcommercio con il corrispondente livello del CCNL ANPIT, usato di solito come alternativa al primo. Il confronto sul tema dei costi risulta impietoso anche quando (seconda tabella) si è immaginata l’applicazione, a norma dell’art. 1, comma 1175, l. n. 206/96, dell’agevolazione contributiva del bonus sud, sconto sui contributi INPS per un anno) e, infine, il dibattito sull’introduzione del salario minimo legale, sembrano le cause dell’indebolimento del contratto collettivo nazionale, ma in effetti ne sono solo la conseguenza.

Vincoli europei

La perdita di terreno da parte della contrattazione nazionale parte da lontano. I vincoli europei applicati al mercato del lavoro si sono tradotti in svariate raccomandazioni soprattutto nel periodo 2010/2014, a seguito dell'adozione degli obiettivi Europa 2020.
La sintesi mirabile di cosa l'Europa chieda agli Stati membri rimane la famosa lettera della BCE del 5 agosto 11 al Governo Berlusconi.
Il 13 agosto 11, con tempismo eccezionale, il Governo emana il D.L. n. 138 dove all'art. 8 prende forza la contrattazione aziendale che può, a determinate condizioni, derogare financo alla legge. Ma il vero obiettivo è quello di piegare la politica salariale e le condizioni di lavoro alle reali esigenze di ogni singola azienda.
Il disegno riformatore continua poi con la legge Fornero che mette la stretta al sistema pensionistico e si completa con il Jobs act:
- flessibilità in uscita (D.Lgs. n. 23/15);
- flessibilità nel rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 81/15);
- potenziamento della contrattazione aziendale (D.L. n. 138/11 e D.Lgs. n. 81/15);
- riforma degli ammortizzatori sociali in senso universalistico (D.Lgs. n. 148/15);
- sviluppo politiche attive (D.Lgs. n. 150/15);
L’avvento del Jobs act modifica gli orizzonti sul versante delle relazioni contrattuali collettive, che entrano in una nuova stagione fortemente derogatoria e decentrata, in cui il modello di prossimità diventa la regola e viene definitivamente superata ogni residua remora alla devoluzione verso il basso anche con riguardo all’aspetto economico, con la possibilità concreta di poter incidere sugli assi portanti del diritto del lavoro (quali termine, somministrazione, ius variandi, controllo a distanza, orario di lavoro). 
Il depotenziamento della contrattazione nazionale a vantaggio di quella aziendale è peraltro fenomeno in essere già da diversi anni, sulla scia di convergenti indicazioni in tal senso formulate dalle istituzioni europee, dal legislatore nazionale, dalla contrattazione interconfederale e non ultimo dalla giurisprudenza, tutti protesi, per finalità e in contesti differenti, a salvaguardare l’efficacia erga omnes derogatoria e flessibilizzante del contratto decentrato. 
L’idea è che la flessibilità del lavoro dipende dalle forme di produzione dell’impresa e che la dinamicità della professionalità poggia sulle capacità di adattamento continuo del lavoro alle mutevoli esigenze aziendali; e da ciò prendono corpo, e ancor più prenderanno corpo nell’immediato futuro con esponenziale diffusione, prassi contrattuali aziendali che possono incidere su diritti e prerogative.
La ricetta è quella giusta?
A giudicare dai dati sulla qualità dell’occupazione in Europa non sembra che questa rappresenti la medicina adeguata.
La politica economica sulle ristrettezze di bilancio ha creato il circolo vizioso dell’abbattimento della domanda interna.
Il lavoro è divenuto il principale capro espiatorio di una ricetta economica rilevatasi non vincente e ha subito una svalutazione denigrante per far digerire ai giovani e non, qualsiasi “lavoretto”, pena il ricatto della perenne disoccupazione.
S’invoca spesso la “crescita” come panacea, ma a quali condizioni?
Che si tratti di una crescita duratura ed equamente distribuita, che produca posti di lavoro stabili e di elevata qualificazione, che rafforzi il livello di internazionalizzazione delle nostre imprese consentendo loro di espandere il proprio business e le proprie capacità di export sulla base di efficienze organizzative e di prodotto, mantenendo contemporaneamente i diritti fondamentali. 
Se ne è accorta anche l’Europa che nel “Pilastro Europeo dei diritti sociali”, all’indomani della Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, declina nei suoi tre Capi questi diritti fondamentali da riconoscere ai cittadini:
- pari opportunità e accesso al mercato del lavoro;
- condizioni di lavoro eque;
- protezione sociale e inclusione.
In Italia il dibattito in corso sul minimo legale e la ricerca della “rappresentatività corretta”, devono aiutare a trovare il giusto equilibrio tra rispetto dei diritti fondamentali e esigenze delle imprese sempre più strette dalla concorrenza globale e alla perenne ricerca di una flessibilità “sana”.

lunedì 8 luglio 2019

Manovra 2020: flat-tax ridotta, RdC esteso, IRPEF e IVA a un bivio

Lamanovra 2020 prevederà un ampliamento del RdC e introdurrà una mini Flat tax, ma resta il nodo debito pubblico e l'aumento IVA appare inevitabile.
Si scaldano i motori per la manovra 2020 che arriverà il prossimo autunno e tra i temi caldi dovrebbe prevedere una versione ridotta della Flat tax, con un’imposta al 15% sui redditi fino a 29mila euro, e l’ampliamento del Reddito di Cittadinanza, con un innalzamento della soglia ISEE a 10.800 euro annui per accedere all’ammortizzatore.

RdC e Flat tax

beneficiari del RdC diventerebbero 3,6 milioni di persone. La novità costerà 4,1 miliardi di euro. Mentre ad essere coinvolti dalla novità della Flat tax sarebbero 1,7 milioni, per una spesa di 3,1 miliardi di euro. Questo secondo le stime pubblicate da Prometeia, la società di consulenza e ricerca economica, nel suo periodico rapporto di previsione.

Il nodo debito pubblico

Secondo le previsioni, però, con la crescita ferma allo 0,1% nel 2019, allo 0,5% nel 2020 e allo 07% nel 2021 – mentre il resto del mondo cresce a tassi di poco superiori al 3%, senza interventi robusti a sostegno della crescita potenziale – le stime sul debito non sono positive. Un elemento al quale l’Italia deve prestare massima attenzione, visto che la procedura di infrazione dell’UE è sempre dietro l’angolo.

=> Debito pubblico: verso la manovra 2020

L’andamento dei conti pubblici più favorevole del previsto, come certificato dall’assestamento del bilancio 2019, e il disavanzo obiettivo per quest’anno sotto il 2,1% aiuteranno il governo ad evitare la procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea.
Sottolineano gli economisti che qualsiasi accordo con la Commissione dovrà prevedere un saldo di bilancio per il 2020 in linea con quello 2019 e questo porterà ad un inevitabile necessità di aumentare le entrate.

Aumento IVA inevitabile?

Le misure espansive della Legge di Bilancio 2020 verranno finanziate con una riforma delle tax expenditures ( riordino (leggi: taglio) delle detrazioni fiscali). Non è del tutto escluso anche un incremento delle aliquote IVA, a partire da quelle ridotte che potrebbero essere portate dal 4% al 6% e dal 10% al 12%, che comporterebbe maggiori entrate per circa 6 miliardi di euro.

Riforma scaglioni IRPEF

ma sarebbe una sconfitta politica troppo forte per il Governo, che piuttosto procederà con la preannunciata riforma fiscale: meno classiche detrazioni IRPEF ma ritocco degli scaglioni di reddito (una versione preliminare della famosa flat tax famiglie).

mercoledì 16 gennaio 2019

Viva la mozzarella casertana


Ho consigliato a queste belle mozzarelle casertane di stare attente e non lasciarsi contaminare da chi, con tanta ipocrisia, tenta di infangare il nostro territorio.
È come dire che Vittorio Gassman era una capra....... capra.... capra.....
Sarebbe una falsitá abnorme che ingiustamente andrebbe a deprecare un pezzo importante del patrimonio artistico cinematografico italiano.

Ciò detto credo che nelle sale cinematografiche italiane ed estere, vada proiettato, prima del film e durante l’intervallo, uno spot pubblicitario dei nostri prodotti caseari ( della nostra mozzarella) a totale carico del regista e quale smentita dell’affermazione fatta.

Con questo intendo dare il mio personale appoggio e sostegno a tutti coloro che proporanno azioni in difesa ed a tutela del nostro territorio e delle relative eccellenze.

BUONA MOZZARELLA A TUTTI!!!!

lunedì 31 dicembre 2018

Buon 2019

Un felice anno nuovo a tutti gli amici, ai lettori ed anche a te........
Stappiamo insieme la migliore bottiglia per accogliere il nuovo anno, augurandoci che possa essere, per tutti, pieno di felicità e gioia.

Auguri a tutti


venerdì 9 novembre 2018

Diffamazione

Diffamazione - Cassazione Penale: integra il reato di diffamazione l’invio per conoscenza a più destinatari di email contenenti offese

31 ottobre 2018 - 

Diffamazione - Cassazione Penale: integra il reato di diffamazione l’invio per conoscenza a più destinatari di email contenenti offese
La Corte di Cassazione ha stabilito che integra il reato di diffamazione chi invia, ad una pluralità di soggetti, email dal contenuto offensivo dell’altrui onore, configurandosi il concorso tra l’illecito civile ex articolo 4 Decreto Legislativo n. 7/2016 e il delitto di diffamazione ex articolo 595 Codice Penale.

Il caso in esame 
Il ricorso proposto dalla parte civile si basa sulla considerazione che il Tribunale di Sondrio aveva assolto l’imputato per il fatto di aver prodotto delle offese nei confronti di un funzionario doganale, contenute in una comunicazione via mail, inviata non solo al diretto interessato ma anche a numerosi dirigenti apicali dell’Amministrazione doganale. Il reato ascrittogli era quello qualificato come diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595 Codice Penale e articolo 61 Codice Penale n.10, diversamente qualificato dal Tribunale come reato di ingiuria ex articolo 594 Codice Penale, ormai abrogato
Il ricorso proposto per violazione di legge è supportato dalla motivazione che la email di contenuto ingiurioso inviata all’offeso e ai terzi non potrebbe costituire ingiuria aggravata ai sensi dell’articolo 594, comma 1 e 4, Codice Penale, perché presupporrebbe la presenza fisica della persona offesa; al contrario la condotta in esame integrerebbe il comma 2 del predetto articolo e il reato di diffamazione ex articolo 595 Codice Penale. 
La memoria presentata dall’imputato richiede, qualora si riscontrasse una sussumibilità astratta nella cornice dell’articolo 595, comma 3, Codice Penale, l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Procura competente, oppure, in caso contrario, il rigetto del ricorso o la dichiarazione di ammissibilità.

Motivi della decisione 
La Cassazione Penale ritiene il ricorso fondato e lo accoglie, sulla base delle seguenti motivazioni. 
Occorre premettere che il reato di ingiuria è stato integralmente depenalizzato ad opera del Decreto Legislativo n. 7/2016, il quale, all’articolo 4 prevede un illecito civile; il Tribunale trae le sue conclusioni analizzando l’articolo 594 Codice Penale, in vigore al momento del compimento dei fatti, che, tuttavia, non appaiono convincenti in quanto il concetto di “presenza”, indicato nel comma 1 e 4 dell’articolo 594 Codice Penale,  implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di soggetto offeso e spettatori o il verificarsi di una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile, realizzata con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici
Qualora l’offesa sia arrecata per iscritto ed inviata all’interessato e a terzi, non può escludersi il concorso tra ingiuria e diffamazione, nel caso in cui la concreta fattispecie comprenda elementi costitutivi delle due distinte norme incriminatrici
Facendo riferimento ad un proprio precedente orientamento, la Cassazione afferma che: “l’invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata e l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria; ed ancora che la missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralità di destinatari, oltre l’offeso, non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, bensì quello di diffamazione”, anche se non vi è stato il contestuale recepimento delle offese e la maggior diffusione delle stesse. 
Un orientamento più tradizionale configurava il concorso tra i reati di ingiuria e diffamazione nel momento in cui le lettere offensive fossero state inviate anche alla persona offesa
In un’altra sentenza di poco precedente a quella in esame, la Corte ha sostenuto che: “quando la corrispondenza con più destinatari avviene per via telematica, se è vero che la digitazione della missiva avviene con unica azione, la sua trasmissione si realizza attraverso una pluralità di atti operati dal sistema e di cui l’agente è ben consapevole; di qui la coerente conclusione che in ogni caso il fatto contestato integra quantomeno anche il reato di diffamazione”. 
L’aver inviato la missiva anche ad altri soggetti “per conoscenza” non determina una diversa interpretazione in quanto la fattispecie incriminatrice esige solamente che l’offesa sia comunicata ad una pluralità di destinatari, senza che rilevi il titolo o le ragioni della comunicazione
La difesa dell’imputato, nel richiedere l’annullamento della sentenza impugnata, osserva che la condotta contestata era stata realizzata con un unico messaggio trasmesso, in primis, alla persona offesa, in cui erano stati messi in copia “per conoscenza” gli altri titolari dei vari Uffici. Se così fosse, si configurerebbe l’aggravante prevista dal comma 3 dell’articolo 595 Codice Penale, per l’uso di uno strumento di pubblicità a notevole capacità diffusiva. 
La tesi non risulta condivisibile secondo la Cassazione in quanto “l’articolo 595, comma 3, riguarda il caso in cui l’offesa sia arrecata con il mezzo della stampa o comunque con mezzo pubblicitario potenzialmente diffusivo e non può essere esteso sino a ricomprendere il caso in cui l’offesa sia stata arrecata con uno scritto inoltrato per conoscenza a un numero circoscritto e limitato di destinatari, personalmente individuati e determinati, a cui la missiva è stata diretta per renderli informati del suo contenuto, sia pure per posta elettronica”. 
La posta elettronica è solo uno strumento più efficiente e comodo della posta tradizionale; nel caso in questione la missiva è stata inviata a soli sei soggetti, portando, dunque, alla conclusione che esso non configura, di per sé e automaticamente, un “mezzo pubblicitario”, al quale può essere concretamente equiparato quando, per le particolari modalità della condotta, sia stato possibile raggiungere un gruppo indeterminato o molto elevato di destinatari. 
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata, rinviando gli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello
(Corte

martedì 30 ottobre 2018

Flat tax al 15%

Flat tax al 15% per le lezioni private dei prof
Flat tax al 15% per le lezioni private tenute dai prof. Ma calano le risorse per il bonus 18enni dai 290 milioni di euro del 2017 a 20. Per i docenti che svolgono «attività di insegnamento a titolo privato» ci sarà un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali, e dovranno comunicare la propria attività. Nasce una «squadra» di 120 prof digitali scelti dal Miur. Il personale Ata a tempo parziale nel 2018-2019 sarà assunto in pianta stabile. Si riducono le ore di alternanza scuola-lavoro e per diventare prof basterà un anno di formazione.

La tanto attesa flat tax a quanto pare sará un barzelletta:

Avete mai conosciuto qualcuno che nel farvi ripetizioni private vi rilascia ricevuta e poi paga le tasse?

Anche volendo pensare che si tratti di una ulteriore mossa per combattere l’evasione, credo che no rispecchierà la promessa elettorale di abbassare le tasse a tutti.


Il cordoglio per tutte le vittime del mal tempo è sentito e dovuto. É una tragedia immane , uscire la matttina non sapendo che non vi sará ritorno e soprattutto non vi è ragione in quello che accade. 
Semplicemente destino, o qualcuno é responsabile?

Il cordoglio per i familiari della povera ragazza, Desireè, stuprata e uccisa nel quartiere San Lorenzo nella grande capitale. Ma é normale, che nel 2018 una ragazza ancora minorenne possa essere così selvaggiamente ammazzata,  in una nazione cosí civile come l’Italia?
Di sicuro c’è qualcosa che non va!!!
Semplicemente destino, o qualcuno è responsabile?

Di sicuro lo Stato sembra alquanto assente al cospetto di queste sciagure, forse entrambe evitabili, ma mi fermo qui nel rispetto di chi soffre per queste ingiuste scomparse.

venerdì 21 settembre 2018

Cassazione: contratto a termine: causali e mansioni






Cassazione: contratto a termine: causali e mansioni





CorteSupremaCassazione
Con sentenza n. 22188 del 12 settembre 2018, la Corte di Cassazione, con riferimento alle condizioni previste dal D.L.vo n. 368/2001, è intervenuta sul tema delle causali e delle mansioni svolte: tale sentenza acquista una propria rilevanza anche su alcuni aspetti correlati alle recenti modifiche intervenute con il D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96.
La Suprema Corte ha affermato che l’introduzione della causale postula una specifica e puntuale indicazione della esigenza oggettiva prospettata: il tutto in una logica di trasparenza della condizione apposta nel contratto.
Tale precisazione consente al giudice di merito di verificare se il lavoratore, con le mansioni per le quali è stato assunto, sia stato effettivamente adibito nei compiti che si deducono dalle esigenze aziendali.
Da quanto appena detto si deduce la piena correlazione tra la specificità della causale richiamata e la effettiva ricorrenza delle prestazioni lavorative alla base del contratto a tempo determinato.

giovedì 21 giugno 2018

Riforma Terzo Settore: decreti in scadenza

Riforma Terzo Settore: decreti in scadenza
Conto alla rovescia per la scadenza dei termini previsti dal Codice del Terzo Settore per l'adozione dei relativi provvedimenti: l'appello del settore del non profit al Governo.


Sono numerosi i temi che il nuovo governo Conte deve affrontare, dalla Riforma delle Pensioni, a quella del sistema di tassazione, a quella del lavoro, alle misure per scongiurare l’aumento dell’IVA. Tra i tanti temi, però, il grande assente sembra essere quello relativo alla Riforma del Terzo Settore, che invece dovrebbe essere inserito tra le priorità secondo il mondo del no profit.

Riforma Terzo Settore tra le priorità


Ci sono molti aspetti della Riforma del Terzo Settore che richiedono con urgenza di essere attivati. Si tratta di questioni di vitale importanza per un mondo che costituisce un patrimonio sociale ed economico unico nel nostro Paese e che sta vivendo una fase storica di cambiamento in cui però ancora non si allontanano i timori legati all’incertezza del quadro legislativo. Ci auguriamo, quindi, che il nuovo Governo consideri prioritario questo tema per dare le risposte di cui le organizzazioni sociali hanno oggi bisogno e per elaborare le migliori soluzioni legislative possibili.
Le sfide da affrontare oggi sono tante e fondamentali per il futuro del nostro Paese. Ai nuovi Ministri, e in particolare a chi ricoprirà ruoli chiave per la tenuta e soprattutto per lo sviluppo del tessuto sociale italiano, va il nostro auspicio di una proficua collaborazione per la costruzione di una società più equa, inclusiva e sostenibile. Noi, come sempre, siamo pronti a dare il nostro contributo e ad offrire le nostre competenze per il bene del Paese.

Riforma del Terzo settore: scadenze

Sono molti altri gli aspetti della Riforma che attendono ancora di essere attivati dalle nuove norme: l’istituzione del Registro Unico, le modalità di esercizio delle funzioni di controllo e monitoraggio sugli Enti di Terzo Settore, le “attività diverse” che gli Enti stessi potranno svolgere.

Per questo, conclude la portavoce del Forum:
Per tenere alta l’attenzione sui tempi della Riforma abbiamo deciso di lanciare sul nostro sito il conto alla rovescia dei giorni che mancano per l’adozione dei provvedimenti previsti dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/17): un contatore che a mano a mano che trascorrerà il tempo cambierà colore passando dal verde al rosso.